Riceviamo e pubblichiamo un ulteriore contributo sulle Cartelle Equitalia relative al tributo del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese
CARTELLE PAZZE E RIUNIONI INUTILI E FORVIANTI.
Abbiamo appreso dalla stampa –Il Quotidiano del 28 settembre 2012 – di un incontro svolto tra gli amministratori del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese ed i Sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica, con la partecipazione dei cittadini, che hanno assistito ad un “presunto” dibattito chiarificatore. Erano altresì presenti due consiglieri regionali di minoranza.

Gli amministratori del consorzio hanno ritenuto comodo, nel tentativo maldestro di trovare giustificazioni al loro discutibile operato (emissione dei ruoli), addebitare ogni responsabilità alla legge 11/2003 e, precisamente, all’articolo “23 A” che, a loro dir,e – con una interpretazione della norma assolutamente semplicistica e di “comodo”- consentirebbe al consorzio di imporre tributi, indipendentemente dal beneficio derivante all’immobile dalle opere di bonifica realizzate dall’Ente consorzio. Se così fosse, l’articolo “23 A” della legge 11/2003 sarebbe in netto contrasto con il R.D. 215 del 13 febbraio 1933 – art. 11 che costituisce la legge –dello stato- fondamentale della materia.
Le opere di bonifica devono apportare un beneficio diretto, specifico, concreto e “INCREMENTATIVO” del valore degli immobili, senza il quale l’imposizione consortile – come precisato dalle sezioni unite della Cassazione (sentenze n. 8957/’96 e 8960/’96) non può trovare giustificazione.
Si deve, in sostanza materializzare l’incremento di valore dello specifico immobile assoggettato a contributo, in rapporto “causale”con le opere di bonifica.
A conferma di quanto sopra, la sentenza del 6 febbraio 1984 n.877 della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, con la quale viene affermato il principio secondo cui l’art.59 del Regio Decreto del 13 febbraio 1933 n.215 sulla disciplina della bonifica integrale, conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche a quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli art. 10 e 11 del citato decreto, nonché dall’art. 860 del c.c. con la conseguenza che, pure per tali spese, l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto, che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di “bonifica”.
In conclusione, la sopra richiamata sentenza della corte di Cassazione ha  precisato e ribadito che i consorzi devono seguire il criterio “beneficio proporzionale al vantaggio” anche nel reperimento dei mezzi per l’adempimento dei propri fini istituzionali, trattandosi di componenti dell’onere economico complessivo che l’opera di bonifica richiede; sicché solo sui beneficiari di questa l’onere deve andare ad incidere. Il Consorzio viceversa non ha tenuto in nessun conto il principio ormai consolidato “del beneficio diretto e concreto”, ma ha, indistintamente, applicato il tributo a tutti i proprietari di immobili inclusi nel comprensorio con una ripartizione “spalmata” delle spese su tutti i consorziati.
Tutto ciò porta a NULLITA’ del tributo imposto, venendo meno, nel caso specifico, anche il potere impositivo dell’Ente.
Alla luce di quanto trattato sia pure sinteticamente e per grandi linee, la riunione indetta dall’amministrazione consortile con la partecipazione del presidente Arcuri e vice presidente Macchione appare anacronistica.
Nessuna idea è scaturita dal convegno, né dagli amministratori del consorzio né dai sindaci né dai due “silenti” consiglieri regionali; si sono limitati a raccomandare la modifica della legge n. 11/2003 ed a ridisegnare fantasiosi limiti altitudinali di operatività dei consorzi, ignorando che tali limiti sono già contemplati e fissati nella legge succitata (art. 13 comma 3) e che comunque la materia non è di loro competenza.
Lo stesso vale per altro consigliere Regionale, che, attraverso manifesti pubblici affissi nel Comune di Decollatura, sollecitava i cittadini a sottoscrivere una petizione, per la modifica della legge n.11/2003.
Non vogliamo credere che simili personaggi Рaddetti ai lavori Рdisconoscano la legge vigente, che ̬ il testo unico sulla bonifica integrale R.D. n.215 Р13 febbraio 1933 e la copiosa letteratura giuridica in termini di sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali РRegionali nonch̩ le sentenze altrettanto numerose della Cassazione a sezioni unite Рtutte concordi che, senza beneficio, il tributo non ̬ dovuto Рed il potere impositivo ̬ illegittimo.
I signori amministratori dell’Ente restituiscano al consorzio dignità, fornendo “servizi agli agricoltori” invece di imporre tributi non dovuti, al solo scopo di reperire risorse finanziarie finalizzate alla sopravvivenza: - Un Ente che sopravvive non ha motivo di esistere!!
L’amministrazione consortile, piuttosto, provveda a sospendere le cartelle emesse per un tributo non dovuto: - per pura ignoranza interpretativa della legge, riconoscendo il proprio errore, prima che la Commissione Tributaria Provinciale venga inondata da migliaia di ricorsi, che ove accolti, e ve ne sono tutti i presupposti, accrescerebbero, in maniera significativa il già devastato disavanzo finanziario dell’Ente; senza mettere in conto le turbolenze che si verrebbero a creare per i ruoli pregressi, pagati e, magari, non dovuti.