Riceviamo e pubblichiamo un ulteriore contributo sulle Cartelle Equitalia relative al tributo del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese
CARTELLE PAZZE E RIUNIONI INUTILI E FORVIANTI.
Abbiamo appreso dalla stampa –Il Quotidiano del 28
settembre 2012 – di un incontro svolto tra gli amministratori del Consorzio di
Bonifica Tirreno Catanzarese ed i Sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio
di bonifica, con la partecipazione dei cittadini, che hanno assistito ad un “presunto”
dibattito chiarificatore. Erano altresì presenti due consiglieri regionali di
minoranza.
Gli amministratori del consorzio hanno ritenuto
comodo, nel tentativo maldestro di trovare giustificazioni al loro discutibile
operato (emissione dei ruoli), addebitare ogni responsabilità alla legge
11/2003 e, precisamente, all’articolo “23 A” che, a loro dir,e – con una
interpretazione della norma assolutamente semplicistica e di “comodo”-
consentirebbe al consorzio di imporre tributi, indipendentemente dal beneficio
derivante all’immobile dalle opere di bonifica realizzate dall’Ente consorzio.
Se così fosse, l’articolo “23 A” della legge 11/2003 sarebbe in netto contrasto
con il R.D. 215 del 13 febbraio 1933 – art. 11 che costituisce la legge –dello
stato- fondamentale della materia.
Le opere di bonifica devono apportare un beneficio
diretto, specifico, concreto e “INCREMENTATIVO” del valore degli immobili,
senza il quale l’imposizione consortile – come precisato dalle sezioni
unite della Cassazione (sentenze n. 8957/’96 e 8960/’96) non può trovare giustificazione.
Si deve, in sostanza materializzare l’incremento
di valore dello specifico immobile assoggettato a contributo, in rapporto
“causale”con le opere di bonifica.
A conferma di quanto sopra, la sentenza del 6 febbraio
1984 n.877 della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, con la quale viene
affermato il principio secondo cui l’art.59 del Regio Decreto del 13 febbraio
1933 n.215 sulla disciplina della bonifica integrale, conferisce ai consorzi di
bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari per le loro finalitÃ
istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di
bonifica, ma anche a quelle necessarie al loro funzionamento quali enti
preposti alle opere medesime, non introduce deroghe per queste ultime
spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli art. 10 e
11 del citato decreto, nonché dall’art. 860 del c.c. con la conseguenza che, pure
per tali spese, l’imposizione di contribuzione resta subordinata al
presupposto, che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel
comprensorio consortile risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti
dai lavori di “bonifica”.
In conclusione, la sopra richiamata sentenza della
corte di Cassazione ha precisato e
ribadito che i consorzi devono seguire il criterio “beneficio proporzionale al
vantaggio” anche nel reperimento dei mezzi per l’adempimento dei propri fini
istituzionali, trattandosi di componenti dell’onere economico
complessivo che l’opera di bonifica richiede; sicché solo sui beneficiari
di questa l’onere deve andare ad incidere. Il Consorzio viceversa non ha
tenuto in nessun conto il principio ormai consolidato “del beneficio diretto e
concreto”, ma ha, indistintamente, applicato il tributo a tutti i proprietari
di immobili inclusi nel comprensorio con una ripartizione “spalmata” delle
spese su tutti i consorziati.
Tutto ciò porta a NULLITA’ del tributo imposto,
venendo meno, nel caso specifico, anche il potere impositivo dell’Ente.
Alla luce di quanto trattato sia pure
sinteticamente e per grandi linee, la riunione indetta dall’amministrazione
consortile con la partecipazione del presidente Arcuri e vice presidente
Macchione appare anacronistica.
Nessuna idea è scaturita dal convegno, né dagli
amministratori del consorzio né dai sindaci né dai due “silenti” consiglieri
regionali; si sono limitati a raccomandare la modifica della legge n. 11/2003
ed a ridisegnare fantasiosi limiti altitudinali di operatività dei consorzi,
ignorando che tali limiti sono già contemplati e fissati nella legge succitata
(art. 13 comma 3) e che comunque la materia non è di loro competenza.
Lo stesso vale per altro consigliere Regionale,
che, attraverso manifesti pubblici affissi nel Comune di Decollatura,
sollecitava i cittadini a sottoscrivere una petizione, per la modifica della
legge n.11/2003.
Non vogliamo credere che simili personaggi –
addetti ai lavori – disconoscano la legge vigente, che è il testo unico sulla
bonifica integrale R.D. n.215 – 13 febbraio 1933 e la copiosa letteratura
giuridica in termini di sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali –
Regionali nonché le sentenze altrettanto numerose della Cassazione a sezioni
unite – tutte concordi che, senza beneficio, il tributo non è dovuto
– ed il potere impositivo è illegittimo.
I signori amministratori dell’Ente restituiscano al consorzio
dignità , fornendo “servizi agli agricoltori” invece di imporre tributi non
dovuti, al solo scopo di reperire risorse finanziarie finalizzate alla
sopravvivenza: - Un Ente che sopravvive non ha motivo di esistere!!
L’amministrazione consortile, piuttosto, provveda a
sospendere le cartelle emesse per un tributo non dovuto: - per pura ignoranza
interpretativa della legge, riconoscendo il proprio errore, prima che la
Commissione Tributaria Provinciale venga inondata da migliaia di ricorsi, che
ove accolti, e ve ne sono tutti i presupposti, accrescerebbero, in maniera
significativa il già devastato disavanzo finanziario dell’Ente; senza mettere
in conto le turbolenze che si verrebbero a creare per i ruoli pregressi, pagati
e, magari, non dovuti.