Gli agricoltori del comune di Decollatura e dei paesi vicini sono in
agitazione, almeno una minoranza!!
E’ di questi giorni l’inizio da parte di Equitalia
di cartelle esattoriali rimesse per conto del Consorzio di Bonifica Tirreno
Catanzarese.
I destinatari sono rimasti “sbigottiti” ed hanno
cercato di capire a che cosa si riferissero non avendo mai sentito parlare,
nella zona, di un Ente denominato Consorzio di Bonifica né della funzione
svolta sul territorio comunale.
Mai il Consorzio ha realizzato opere di alcun
tipo, sin dalla sua istituzione, risalente ai primi anni ’30 – nell’ambito del
comune ed al servizio degli agricoltori e, mai, ha speso somme di denaro per
interventi tesi alla manutenzione ed eventuale miglioramento di opere mai
realizzate.
Ed allora non si capisce l’imposizione di un
tributo non dovuto che assume, quindi, il significato di una vera e propria
RAPINA – in un periodo di grave crisi economica mondiale – italiana e
segnatamente calabrese.
Meno comprensibile la circostanza che dette
cartelle siano state recapitate ad un numero limitato di agricoltori, circa 1/3
rispetto al numero di proprietari inclusi nel perimetro consortile.
E a tal proposito ci piacerebbe conoscere i
criteri che hanno guidato l’amministrazione consortile – in tale operazione
selettiva.
Né sembra siano stati forniti agli agricoltori –
preventivamente chiarimenti in merito – da parte delle istituzioni consortili.
Eppure i ruoli, prima di essere emessi, vengono approvati dall’amministrazione
dell’Ente.
Si osserva al di là di ogni ulteriore
argomentazione che per le cartelle esattoriali emesse e relativi tributi, mancano
i presupposti impositivi e, pertanto, l’emissione delle stesse e la pretesa
impositiva è illegittima ed eseguita in deroga alle leggi vigenti.
Le quali leggi pongono a base dell’imposizione del
tributo il “beneficio DIRETTO”, derivante dalle opere di bonifica agli immobili
sia agricoli che extragricoli (art. 11 DL n°215 del 13-02-1933 – art. 860
del c.c.).
<<Ai fini della determinazione
dell’ammontare dei contributi art. 23 Legge Regionale n°11/2003, il consorzio
provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli
immobili del comprensorio, che individua i Benefici che essi traggono
dall’attività svolta dal consorzio stabilendo gli indici di beneficio per
ciascun immobile>>.
L’ammontare del contributo dovuto annualmente da
ciascun consorziato è determinato con il PIANO ANNUALE di riparto delle
spese, che viene allegato al bilancio di previsione e, contestualmente
approvato (art. 6 ultimo comma – statuto consortile).
L’Ente è fornito di tali imprescindibili strumenti
per l’imposizione dei tributi? Se così fosse che li metta a disposizione degli
agricoltori come d’obbligo, per ogni necessario controllo.
Si ribadisce che oggettivamente il contributo di
bonifica è condizionato dal duplice presupposto:
a- che la proprietà dell’immobile ricada nel
perimetro comprensorio di bonifica;
b- che all’immobile siano derivati benefici: diretti
– specifici –concreti.
Tutto ciò è quanto sostenuto dalla giurisprudenza
di merito oltre che dalla cassazione; tutti concordi nel riconoscere che il
contributo consortile è determinato in ragione del beneficio risentito
dagli immobili siti nel comprensorio a seguito dell’attività del
consorzio.
Sono esclusi, viceversa, dal pagamento del tributo i
proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio, ma che non traggono
beneficio alcuno dalle opere di bonifica.
Tra le numerose sentenze di Tribunali e Cassazione
nonchè copiosa documentazione e sentenze delle varie Commissioni Tributarie
delle diverse città italiane, si cita la sentenza n°57 del 19 aprile 2005 della
Commissione Tributaria di Cosenza, prima sezione, secondo la quale “deve essere
data la prova dal Consorzio, che i beni sottoposti a contribuzione godono di
BENEFICI CONCRETI”.
In mancanza di questa prova – per legittimare
“l’imposizione” il contributo consortile non è dovuto.
Così le sezioni unite della Cassazione con n°2 sentenze
del 1996 – con cui si ribadiva che il beneficio deve essere diretto ed
incrementativo del valore dell’immobile, senza il quale l’imposizione
consortile non può trovare giustificazione.
Orbene appare evidente, da quanto brevemente
esposto in precedenza, che il consorzio non ha alcun titolo ad emettere
tributi, non avendo mai operato nell’ambito del territorio comunale – e non avendo
quindi prodotto benefici alla proprietà fondiaria.
Né è giustificabile l’argomentazione che il tributo è teso
a garantire “il conseguimento dei fini istituzionali dell’ente consortile” –
perché, in tal caso, il consorzio si trasformerebbe da ente al servizio dell’agricoltura
produttore di servizi, in un ente parassita dell’agricoltura e degli
agricoltori - e ciò è assolutamente
intollerabile ed immorale in un periodo di così grave congiuntura economica, in
cui tutti i giorni la stampa a gran voce parla di tagli alla spesa (spending
review).
Significherebbe inoltre che il consorzio ha
imboccato il viale del tramonto ed è in prossimità del capolinea.
Il tutto nel silenzio più assoluto e colpevole
delle istituzioni, le quali, pur a conoscenza di tali gravi ed incresciose
situazioni, non intervengono per porre riparo a palesi ingiustizie.
Del resto la riforma dei consorzi operata solo 4
anni fa – dalla precedente amministrazione Regionale –enfatizzata da facili
“strilloni” come riforma “epocale” – esempio unico da esportare nelle altre
regioni italiane, avere modello di virtuosa operosità si è rivelata
sostanzialmente un clamoroso “BLUF”.
Le proteste degli agricoltori, ne è un piccolo ma
eclatante esempio, che rischia di contagiare tutti gli altri comuni che
presentano le medesime caratteristiche.
Il territorio comunale colpito dai tributi è
assolutamente montano: coperto per i 2/3 della superficie da lussureggianti
formazioni boschive di conifere e latifoglie allo stato puro e misto (circa
3.500 ha).
Viceversa un terzo della superficie (circa 1.500
ha) è terreno agricolo – in gran parte abbandonato – facile preda e dominio di
formazioni cespugliose spontanee di specie varia.
L’altitudine del centro abitato è di 750 metri,
mentre il territorio comunale si spinge fino ai 1.000 s.l.m..
Ebbene il perimetro consortile ha incluso l’intero
territorio assoggettando, probabilmente, a tributo i proprietari boschivi che
nulla hanno a che fare con la bonifica.
La legge 11/2003 art. 13 comma 3 riferisce:
<<allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i consorzi
possono operare anche al di sopra di mt. 300 s.l.m..
Il che ribadisce che operare al di sopra dei 300
metri s.l.m. è rappresentato solo da uno stato di necessità .
Viceversa nel caso specifico la superficie del
territorio comunale è stata inclusa nel perimetro consortile nella sua
interezza o quasi e fino alle altitudini massime (qualche comune fino ai 1.500
– 1.600 metri) con un “dichiarato stato di necessità ” generalizzato!!
Viene da pensare che tale generalizzato “sconfinamento”
sia finalizzato a raccattare i fondi necessari alla sopravvivenza degli enti
consortili, i quali avrebbero dovuto trasformarsi prima onde adeguarsi al
mutamento dei tempi – pena il declino e l’oblio!
Tutto ciò dimostra che anche le istituzioni con
molta disinvoltura hanno proceduto all’approvazione dei nuovi perimetri
consortili, privilegiando sicuramente gli interessi dei consorzi e
disattendendo, nel contempo, quelli degli agricoltori della medio-alta collina
e dei territori di montagna.
In tali territori gli enti menzionati mai hanno
svolto attività alcuna, per cui nella considerazione degli agricoltori, i
consorzi, inevitabilmente appaiono come enti “parassiti” che invece di fornire
servizi e sostegno all’agricoltura ne richiedono il supporto contributivo, teso
esclusivamente alla loro sopravvivenza.
E’ necessario, pertanto, che le istituzioni in
ossequio alla “spending review” tanto conclamata dal governo nazionale – metta
mano con urgenza ad una nuova riforma – meno osannata e propagandata della
precedente – ma più consona alle diversificate esigenze del territorio e degli
agricoltori, fissandone i limiti territoriali al fine di evitare facili ed
arbitrari transumanze. Solo in presenza di servizi ricevuti e dimostrati, gli
agricoltori, pur nelle evidenti e tangibili difficoltà del momento,
onorerebbero il pagamento dei tributi emessi e, nel contempo, l’Ente
recupererebbe quella – credibilità – acquisita con pieno merito in un passato
remoto ed oggi in gran parte compromessa e dimenticata.