L’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a
stabilisce che “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento
delle proprie funzioni”.
"Al riguardo,
si osserva che la ratio della disposizione in esame è di evitare che l’attività
di comunicazione istituzionale compiuta dall’Amministrazione durante tale periodo
possa sovrapporsi ed interagire con l’attività di propaganda svolta dalle liste
e dai candidati, realizzando una forma parallela di campagna elettorale,
sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.
La norma
intende, inoltre, impedire l’organizzazione di iniziative pubbliche o di eventi
che siano riconducibili in modo chiaro ed univoco ad un soggetto politico,
individuato od individuabile, nonché le attività che abbiano lo scopo di
proporre un’immagine positiva dell’Amministrazione, evidenziando i meriti del
suo operato in modo da promuoverne la riconferma."
Alla luce di
quanto premesso la cerimonia in pompa magna di intitolazione della strada,
assolutamente non necessaria per rendere efficace la delibera del Consiglio
Comunale, è certamente in contrasto con la normativa e andrebbe certamente
evitata.
Conoscendo la voglia di protagonismo del Sindaco, nonché
del Presidente del Consiglio pronto a mostrarsi con la sua bella fascia costata
400 euro, dubitiamo che gli stessi abbiano il buon gusto di rispettare la legge e quindi di rimandare la
suddetta cerimonia al periodo post elettorale.